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Il credito d’imposta per l’innovazione tecnologica riconosciuto è pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, con il limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. La misura sale al 10% in caso di attività d’innovazione tecnologica dirette alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o d’innovazione digitale 4.0. Il credito abbraccia attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. La norma specifica deve  intendersi per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, ciò significa che un bene materiale o immateriale, un servizio o processo deve differenziarsi rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Con un decreto MiSE, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 160/2019, verranno forniti i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.

In questa definizione non sono comprese:

  • le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari
  • le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
    le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Fanno parte delle spese ammissibili quelle per il personale con rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni d’innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti d’innovazione tecnologica. Tale credito deve essere utilizzato solamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Il bonus diventa del 15% per gli investimenti in beni immateriali (software e servizi cloud) con un limite massimo di 500mila euro. Per quanto riguarda invece il credito per i beni strumentali, questo sarà utilizzabile in modalità di compensazione in 5 anni: in pratica la fruizione del bonus è subordinata a una comunicazione all’Agenza delle Entrate e all’autorizzazione all’utilizzo. Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione, per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria, in 5 anni (comma 7). L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d’imposta, al previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell’autorizzazione all’utilizzo.

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